Regolamento: Ordinamento
del Gioco del Lotto
Decreto Ministeriale 30 gennaio
1997 (Gazz. Uff., 18 febbraio, n.40)
Calendario delle estrazioni
del gioco del lotto.
Il
Ministro delle finanze:
Vista
la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n.
85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento
di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come
modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo
1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
18 aprile 1994;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560,
con il quale è stato emanato il regolamento concernente
la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'atto
di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma per la gestione
del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti
del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre
1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997;
Visto l'art.
1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco
del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze
27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità
di effettuare più estrazioni per settimana;
Visto l'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990
in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve
essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta
delle giocate, nonchè il termine entro il quale i relativi
dati devono affluire al sistema di automazione; Ritenuto che
ricorre l'opportunità di effettuare, oltre alla estrazione
settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel giorno
di mercoledì di ogni settimana;
Decreta:
Art. 1. Le
estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni
di mercoledì e di sabato di ogni settimana. Qualora
i giorni di estrazione cadano in festività riconosciuta
agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni
sono rinviate al primo giorno feriale successivo.
Art. 2. I
ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta
delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali,
ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta
termina alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione non possono
iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto
deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1990, n. 303.
Art. 3. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e troverà attuazione dal
mercoledì successivo ai quindici giorni seguenti la
data di pubblicazione.