Regolamento del gioco del Lotto

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff., 18 febbraio, n.40)
Calendario delle estrazioni del gioco del lotto.

Il Ministro delle finanze:
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonchè il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione; Ritenuto che ricorre l'opportunità di effettuare, oltre alla estrazione settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel giorno di mercoledì di ogni settimana;

Decreta:

Art. 1. Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni di mercoledì e di sabato di ogni settimana. Qualora i giorni di estrazione cadano in festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo.

Art. 2. I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione non possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e troverà attuazione dal mercoledì successivo ai quindici giorni seguenti la data di pubblicazione.